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Ripartizione progetti idrici I, divisione VII Ufficio Riserve , 1973 - 1994 |
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Livello di descrizione | subseries |
Consistenza | bb. 19 (101 fascicoli) |
storia istituzionale/biografia | La norma sulle riserve trae origine dal "Regolamento sulla direzione, contabilità e collaudazione delle opere dello Stato", approvato con r.d. 25 maggio 1895, n. 350, artt. 23, 53, 54, 64, 91 e 100. Con la parola "riserve" vengono generalmente indicate le eccezioni, le proteste e le richieste di maggiori compensi avanzate dall'esecutore di opere pubbliche, quando questi ritiene che nell'andamento dell'appalto siano state violate a suo danno le norme contrattuali o abbia sostenuto oneri non dovuti. La loro esposizione è un obbligo dell'appaltatore per tutto ciò che attiene alla specifica esecuzione delle singole categorie di lavori, alla coordinazione delle diverse costruzioni nell'insieme delle opere nel contesto dell'appalto e al conteggio dei lavori e delle somme dovute secondo i prezzi e le norme contrattuali. Le "riserve" devono essere svolte secondo una procedura specifica: ogni qualvolta viene presentato alla firma dell'impresa un atto afferente l'andamento dei lavori, su di esso l'impresa può inserire le proprie riserve. L'atto di maggiore rilevanza giuridica è il Registro di contabilità e a esso fanno specifico richiamo gli articoli 53 e 54 del Regolamento 350/1895. L'impresa deve, quindi, esporre le proprie riserve nei modi e nei tempi in essi previsti e il Direttore dei lavori, subito dopo, deve apporre le proprie "osservazioni". Le riserve dovranno poi, a pena di decadenza, essere riproposte nello Stato finale, secondo l'art. 64 del citato Regolamento. Se tutto quanto procede, si pronuncerà successivamente il collaudatore, con relazione riservata all'Amministrazione contenente il proprio parere sull'andamento dei lavori, sulle riserve della ditta e sulla risoluzione della controversia. L'Ufficio Riserve della Ripartizione I Progetti idrici era un ufficio di tipo amministrativo che si occupava dei progetti con riserve avanzate dalle imprese impegnate in lavori su acquedotti, fognature e depuratori. L'ufficio apponeva, probabilmente in ordine di arrivo, un proprio numero ai fascicoli pervenuti, preceduti dalla sigla NNR La R stava per registrazione. Alcune pratiche contengono documenti successivi al 1992, quando la loro gestione passò al Servizio tecnico amministrativo Progetti idrici, Ufficio 5 del Ministero dei lavori pubblici. [a cura di Stella Zambonini] |
Descrizione | I fascicoli, intestati alla ditta che aveva presentato riserva e con il numero del progetto, contengono principalmente la relazione del collaudatore in merito alle riserve avanzate. È possibile trovare copia della disposizione presidenziale che notificava all'azienda le decisioni in merito alle riserve avanzate, copie del progetto, documentazione cartografica, relazioni di collaudo e documentazione varia afferente ai progetti. Alcuni progetti fanno riferimento alla legge 868 del 27 dicembre 1973, che non poneva alcun onere a carico del bilancio del Comune, quale ente concessionario del progetto. Possono essere presenti lodi arbitrari e contenziosi tra i comuni concessionari delle opere e le ditte che li hanno eseguiti e/o anche tra le ditte e la stessa Cassa, documentazione inviata in copia all'Ufficio. |
ordinamento e struttura | I fascicoli sono stati ordinati per numero di progetto indipendentemente dalla sigla. Due piccoli gruppi costituiscono delle sottoserie rispettivamente relative al PS 3 Disinquinamento del Golfo di Napoli e a lodi arbitrali e contenziosi. |
strumenti archivistici | Inventario a cura di Stella Zambonini. |