gerarchia

Ufficio Revisione prezzi , 1951 - 1991 (Con documenti dal 1949)

Livello di descrizioneseries 7
Consistenza1116 metri lineari
storia istituzionale/biografiaL'istituto della revisione dei prezzi contrattuali negli appalti dei lavori pubblici venne introdotto nella legislazione italiana con il decreto luogotenenziale del capo provvisorio dello Stato n. 1501/1947, modificato con la legge n. 329/1950. In base a tale quadro normativo si trovò ad operare quindi la Cassa per il Mezzogiorno che impiegò diversi anni a dare un assetto definitivo a tale settore. All'inizio della sua attività, infatti, le pratiche venivano esaminate dai servizi che presentavano apposita perizia sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione. Un primo cambiamento venne apportato però nel corso della seduta n. 199 del 3 febbraio 1954, quando, di fronte alla mole delle pratiche da esaminare che ammontavano già a qualche migliaio, il Cda decise di modificare tale organizzazione e deliberò l'istituzione di una apposita Commissione consiliare e di un ufficio per la revisione dei prezzi, riservando all'esame del Consiglio soltanto le questioni controverse. Tuttavia, la lettura delle carte induce a ritenere che tale decisione non ebbe effetto o comunque non apportò sostanziali modifiche alla procedura seguita fino ad allora. Dalla consultazione delle pratiche risulta infatti che successivamente a questa data, l'istruttoria continuò ad essere affidata ai servizi, mentre l'Ufficio revisione prezzi presentava una distinta relazione; la Commissione appare menzionata invece solo nei verbali della seduta del Cda dell'11 maggio 1954 durante la quale il Consiglio demandò ad essa l'esame sulla revisione dei prezzi di un progetto inerente la costruzione dell'acquedotto campano. Non è chiaro quindi se la Commissione fu sciolta o se ad essa fu affidato solo un ruolo consultivo. Una nuova modifica organizzativa venne introdotta in occasione della seduta del Consiglio di amministrazione n. 242 del 16 novembre 1954 durante la quale fu stabilito che l'istruttoria continuasse ad essere affidata ai servizi ma che l'Ufficio revisione prezzi dovesse svolgere un'azione di coordinamento. Tale decisione fu presa in seguito alle lagnanze avanzate dai consiglieri Luigi Lordi e Berardino Polcaro in merito alla mancata adozione di criteri uniformi nella redazione delle perizie da parte dei servizi e alla conseguente richiesta da parte degli stessi di emanare precise norme in materia di revisione prezzi. In virtù del nuovo ruolo l'Ufficio elaborò le disposizioni per la revisione dei prezzi contrattuali che furono approvate nella seduta del Cda n. 286 del 14 giugno 1955 (poi modificate nella seduta del Consiglio di amministrazione del 24 febbraio 1959). Formulate nel rispetto della normativa vigente, le nuove direttive stabilivano i criteri secondo i quali dovevano essere calcolati gli importi revisionali e ad esse vennero uniformate le pratiche già in corso, istruite inizialmente in base alle circolari del Ministero dei lavori pubblici n. 1746 del 14 settembre 1950 e n. 663 del 28 febbraio 1948. Le disposizioni si applicavano sia alle opere direttamente appaltate dalla Cassa, sia a quelle date in concessione o affidamento, comprese le concessioni o affidamenti a corpo o a misura ed esclusi invece i lavori di sistemazione straordinaria di linee ferroviarie a grande traffico affidati all'amministrazione delle Ferrovie dello Stato, non essendo ad essi applicabile il dlcps n. 1501/1947. In ottemperanza alla normativa, la facoltà di procedere alla revisione era prevista, salvo patti in contrario, qualora l'amministrazione riconoscesse un aumento o una diminuzione del costo complessivo dell'opera in misura superiore al 10% per effetto della variazione dei prezzi correnti intervenuta successivamente alla presentazione delle offerte, ma la revisione era operativa soltanto per la parte eccedente tale percentuale. Essa era esclusa infatti per i lavori che l'appaltatore avrebbe potuto eseguire e non aveva eseguito, in proporzione al tempo trascorso dalla consegna dei lavori, e per i materiali approvvigionati in cantiere; inoltre la stazione appaltante poteva concedere acconti (variabili tra il 50% e l'85%) sugli importi revisionali. Le revisioni in aumento potevano quindi essere richieste anche in corso d'opera, per poi essere completate dalla revisione definitiva a lavori ultimati. Le domande di revisione dovevano essere presentate, a pena di decadenza, prima della firma del certificato di collaudo e dovevano essere separatamente istruite per gli appalti direttamente conclusi dalla Cassa e dai concessionari e affidatari. Contro i provvedimenti assunti potevano essere presentati ricorsi al ministro competente, che decideva sentito il parere di una apposita commissione istituita presso il Ministero dei lavori pubblici, di cui faceva parte anche un rappresentante della Cassa ai sensi dell'art. 4 lett. n) del dlcps n. 1501/1947. Con l'emanazione delle disposizioni vennero impartite agli enti concessionari e affidatari precise direttive sulle procedure da seguire. Essi erano tenuti a dare immediata comunicazione alla Cassa della presentazione della domanda da parte dell'impresa con lettera in duplice copia, una diretta al competente servizio e l'altra all'Ufficio revisione prezzi e, una volta conclusa positivamente l'istruttoria della pratica, dovevano trasmettere alla Cassa gli elaborati revisionali e i relativi allegati (circolare n. 1/357 del 21 luglio 1955). Gli enti potevano procedere direttamente alla redazione degli elaborati oppure chiedere che vi provvedessero le imprese. Se tali elaborati non erano redatti in base alle disposizioni della Cassa, venivano restituiti agli enti concessionari o affidatari che dovevano provvedere ad apportare le modifiche richieste. Secondo quanto si evince dall'esame dei fascicoli, la procedura interna alla Cassa rimase la medesima, nonostante alcuni membri del Cda non la ritenessero soddisfacente. Nel novembre 1955 il consigliere Berardino Polcaro chiese infatti il rafforzamento dell'Ufficio revisione prezzi e sollecitò i servizi ad un rapido disbrigo delle pratiche ancora sospese (seduta n. 310 del 7 novembre 1955). Dal 1° marzo 1956 l'Ufficio revisione prezzi venne soppresso e le sue competenze vennero trasferite all'Ufficio affari generali e contratti, che dal 1° aprile 1958 venne inserito all'interno del Servizio affari generali e del personale (ordine di servizio n. 336 del 31 marzo 1958). In questi anni l'ufficio sembrò svolgere un ruolo meno tecnico e più legato agli aspetti legali della materia. I servizi eseguivano l'istruttoria e preparavano le perizie da sottoporre al Cda alle quali doveva essere apposto un visto da parte del Servizio affari generali e personale. Nei casi controversi il Cda sottoponeva la documentazione all'esame di un funzionario di fiducia che presentava a sua volta una relazione. Tuttavia nella seduta del 29 luglio 1958 il Cda dispose che tutte le perizie in corso di esame per revisione prezzi venissero sottoposte ad una apposita commissione composta dal vice presidente Rocco Gullo, dal consigliere Luigi Tavassi La Greca e dal capo del Servizio affari generali che doveva valutare le singole richieste d'intesa con il Direttore generale. Tale Commissione poteva avvalersi della collaborazione di un esperto in materia scelto in accordo con il Collegio dei revisori. Poco dopo però il Cda precisò che, ferma restando la procedura fino ad allora seguita, dovessero essere inviate alla Commissione solo le pratiche sulle quali vi fosse discordanza fra i diversi organi istruttori (seduta del 30 settembre 1958). Con il moltiplicarsi delle domande, e di fronte alla necessità di effettuarne un esame preliminare, cominciarono ad essere modificate e ampliate anche le direttive impartite agli enti. La comunicazione da inviare alla Cassa in duplice copia non appena avvenuta la presentazione della domanda di revisione doveva essere corredata di copia della domanda sulla quale doveva essere annotata la data della sua presentazione e della registrazione di protocollo. Inoltre nella lettera di trasmissione dovevano essere indicate la data dell'aggiudicazione e la specie dell'appalto (ordinario, per offerta prezzi, appalto concorso) e, se il collaudo era già avvenuto, la data del relativo certificato, ed infine doveva essere segnalata la presenza fra le clausole regolatrici dell'appalto di qualche disposizione circa la rivedibilità dei prezzi. La Cassa a sua volta doveva comunicare sollecitamente all'ente concessionario o affidatario se la domanda poteva essere presa in considerazione e secondo quali criteri. Per i lavori direttamente appaltati dalla Cassa, invece, gli uffici dovevano riferire le informazioni richieste ai rispettivi servizi, che avrebbero promosso le opportune disposizioni, operando d'intesa con il Servizio degli affari generali e del personale (circolare n. 1/87914 del 26 novembre 1960). All'interno del Cda maturava intanto sempre più l'orientamento ad affidare l'istruttoria sulle revisioni ad un singolo ufficio piuttosto che ai servizi, data la mancanza di uniformità nei criteri di valutazione seguiti (seduta n. 614 del 26 maggio 1961). Il 18 aprile 1962 il Consiglio deliberò quindi l'istituzione di un Reparto per la revisione dei prezzi che si doveva occupare degli aspetti tecnici della materia, lasciando quelli legali alla competenza del capo del Servizio affari generali e personale. Il nuovo ufficio venne costituito attingendo al personale già addetto a tale mansione all'interno dei singoli servizi (in particolare del Servizio bonifiche e del Servizio acquedotti). Il Cda stabilì anche che tutte le questioni relative alla revisione dei prezzi fossero demandate alla Commissione per l'esame delle riserve che assunse il nome di Commissione per l'esame delle riserve e revisione prezzi. L'istruttoria era affidata quindi all'Ufficio revisione prezzi al quale gli enti concessionari o affidatari e gli uffici competenti per ciascun progetto inviavano la documentazione. Esso presentava le proprie conclusioni e proposte in forma di monografia alla Commissione consiliare che deliberava in merito. Di tale deliberazione veniva data formale comunicazione all'ente concessionario o all'impresa con lettera firmata dal Presidente o dal Direttore generale. L'esito dell'istruttoria veniva comunicata dall'ufficio revisione prezzi al servizio competente cui spettava richiedere l'emissione del mandato di pagamento. A partire dal 1° luglio 1963 la struttura, nuovamente denominata Ufficio revisione prezzi, venne inquadrata nel Servizio affari generali e contratti. In questi anni veniva modificato anche l'istituto della revisione prezzi. La legge 23 ottobre 1963, n. 1481, infatti, portò al 6% l'alea revisionale, mentre la successiva legge 21 giugno 1964, n. 463 stabilì che per i lavori di qualunque natura da appaltare, concedere o affidare a partire dal 19 luglio 1964 la determinazione dell'importo revisionale dovesse essere basata sulle quote di incidenza della manodopera, dei materiali, dei trasporti e dei noleggi sul costo complessivo dell'opera (quote successivamente stabilite dalla legge 17 febbraio 1968, n. 93), preventivamente indicate nei bandi d'asta, negli inviti a concorrere o negli schemi di contratto a trattativa privata o di cottimo fiduciario. Tali quote dovevano essere stabilite in sede di progettazione ricavandole dalle analisi di progetto o, in mancanza di queste, da analisi tipo. Successive disposizioni legislative (legge 10 agosto 1964, n. 664, legge 16 dicembre 1964, n. 1400, legge 26 giugno 1965, n. 724, legge 23 dicembre 1965, n. 1415) garantirono la possibilità di derogare a tale termine fino al 31 dicembre 1966. La nuova normativa e le disposizioni ministeriali, in particolare la circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 867 del 20 gennaio 1964 relativa alla corresponsione di acconti sui compensi revisionali, accrebbero la complessità della materia tanto che il Consiglio di amministrazione deliberò nella seduta n. 750 del 25 marzo 1964 un potenziamento dell'Ufficio revisione prezzi. Per dare attuazione a tale circolare infatti la Cassa dispose che gli enti concessionari o affidatari dovessero inviarle gli elaborati revisionali redatti su istanza delle imprese per ottenere gli acconti in corso d'opera; per la liquidazione finale della revisione dovevano invece essere preparati e trasmessi gli elaborati definitivi (circolare n. 1/13595 del 29 maggio 1964). Un elenco della documentazione da allegare agli elaborati revisionali è contenuto nella circolare n. 1/4694 del 12 febbraio 1966. Nei primi anni '70 l'iter della revisione prezzi subì ulteriori modifiche. La Commissione consiliare per l'esame delle riserve e revisione prezzi si riunì infatti fino al 9 ottobre 1971 e dalla seduta dell'11 dicembre 1971 il Consiglio di amministrazione tornò a deliberare sull'argomento. Inoltre vennero emanate nuove norme: la legge 19 febbraio 1970, n. 76 che portò la soglia dell'alea revisionale al 5% dell'ammontare complessivo dei lavori; la legge 21 dicembre 1974, n. 700 che modificò l'art. 2 della legge n. 463/1964, fissando gli acconti per revisione dei prezzi da corrispondere nella misura dell'85% dell'ammontare dell'importo revisionale e dispose la contemporaneità dei pagamenti degli stati di avanzamento lavori e dei relativi acconti revisionali. In base ad esse, dal 19 gennaio 1975 i servizi e gli enti concessionari e affidatari dovevano allegare ad ogni singolo stato di avanzamento lavori i relativi conteggi revisionali determinando l'importo dell'acconto da corrispondere, tenendo contabilità separata. Ad ultimazione lavori essi dovevano inoltrare i relativi computi definitivi unitamente alla documentazione tecnico-amministrativa ed alla specifica degli acconti corrisposti in corso d'opera all'Ufficio revisione prezzi, cui competeva il controllo del conteggio revisionale definitivo (circolare n. 1/1702 del 29 gennaio 1975). Di fronte alla complessità dell'istruttoria e dei controlli tecnici e amministrativi necessari da parte dell'Ufficio revisione prezzi la Cassa avviò nella metà degli anni'70 una attività di memorizzazione e meccanizzazione dei dati di base attinenti i procedimenti revisionali a cura del Servizio organizzazione ed elaborazione dati (circolare n. 1/5631 del 12 marzo 1975). Nella stessa ottica di semplificazione delle procedure, venne disposto che dovesse essere richiesto all'Ufficio revisione prezzi parere scritto da parte degli uffici competenti prima di procedere ad alcuni atti inerenti l'avvio e la gestione delle opere, nonché, in particolare, in occasione delle verifiche precedenti l'approvazione degli atti di collaudo ed il pagamento della rata di saldo al fine di accertare la congruità degli acconti corrisposti in corso d'opera (circolare n. 1/19637 del 9/11/1977). Ad ultimazione lavori la struttura competente trasmetteva all'Ufficio revisione prezzi i documenti richiesti e lo informava degli acconti corrisposti e del collaudo. Quest'ultimo concedeva il nulla osta per il pagamento della rata di saldo lavori e veniva emessa la disposizione presidenziale di approvazione degli atti di collaudo e di autorizzazione del pagamento del saldo. Con la riorganizzazione delle strutture della Cassa avvenuta fra il 1978 e il 1979, le competenze sulla revisione prezzi vennero assegnate, con ordine di servizio del 16 ottobre 1978, alla Divisione V (Amministrazione) della Ripartizione servizi generali, mentre spettava alle ripartizioni competenti comunicare agli enti la corresponsione del compenso revisionale che veniva sancito con delibera del Consiglio di amministrazione (circolare della Ripartizione Servizi generali, Divisione V, Revisione prezzi, n. 958 del 6 aprile 1979). La legge 10 dicembre 1981, n. 741 modificò ulteriormente la materia prevedendo per i lavori di importo superiore a 2 miliardi di lire che la revisione venisse effettuata tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante da un programma dei lavori predisposto dall'amministrazione, allegato al capitolato speciale e menzionato nella lettera di invito. La redazione del programma era invece facoltativa per i lavori di importo compreso tra 500 e 2 miliardi di lire, previa indicazione da parte dell'amministrazione nella lettera di invito; facoltà di cui la Cassa decise in linea generale di avvalersi (circolare n. C/175 del 2 marzo 1982). Le direttive operative circa l'applicazione della nuova legge vennero fornite con la circolare n. C/178 dell'11 marzo 1982. L'ultima modifica nelle procedure seguite venne stabilita con la circolare n. C/262 del 6 giugno 1984 che attribuì agli uffici degli enti appaltanti il compito di provvedere direttamente alla elaborazione dei conteggi revisionali ed alla determinazione dei relativi acconti, attraverso, per quanto riguardava le strutture della Cassa, l'uso di un elaboratore appositamente predisposto. [a cura di Ornella Stellavato]
storia archivisticaLa serie è costituita di fascicoli prodotti da uffici diversi ai quali nel tempo è stata affidata la competenza per l'istruttoria sulla revisione dei prezzi. Alcuni di essi, infatti, sono stati aperti dagli uffici dei servizi tecnici e probabilmente trasferiti all'Ufficio revisione prezzi una volta divenuto questo competente in materia o successivamente raccolti in un'unica serie.
DescrizioneFascicoli relativi alle istruttorie per la revisione dei prezzi contrattuali negli appalti, concessioni e affidamenti delle opere pubbliche finanziate dalla Cassa per il Mezzogiorno. Contengono generalmente la relazione tecnica inviata dall'ente concessionario o affidatario o dall'impresa e i relativi allegati, in copia o talvolta in originale. La documentazione allegata può comprendere la seguente documentazione: domanda dell'impresa volta ad ottenere la revisione dei prezzi; verbale di gara dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto; contratto di appalto; capitolato speciale d'appalto; verbale di consegna lavori; eventuali verbali di sospensione e ripresa; eventuale verbale di ultimazione dei lavori; eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi per l'esecuzione di lavori di variante o suppletivi; lettere o verbali di eventuali concessioni di proroghe all'ultimazione dei lavori; eventuali ordini di servizio emessi dalla direzione lavori; eventuali verbali di nuovi prezzi, corredati dalle relative analisi e dalla lettera di approvazione della Cassa; stati di avanzamento lavori o stato finale, nel caso di lavori già ultimati; certificato di collaudo, nel caso di lavori già collaudati; grafico cartesiano riproducente l'andamento teorico ed effettivo della esecuzione dei lavori; tabelle dei prezzi correnti. Raccolgono anche corrispondenza, copia della perizia o monografia redatta dall'ufficio che ha condotto l'istruttoria, bozze e appunti manoscritti. Possono essere presenti inoltre copia della monografie e delle delibere del Consiglio di amministrazione di approvazione del progetto relativo alla realizzazione dell'opera pubblica, o copia della monografia relativa all'esame delle riserve presentate dall'impresa nonchè stralci del verbale della Commissione per l'esame delle riserve e revisione prezzi, delibere del Consiglio di amministrazione di approvazione delle perizie di revisione prezzi, copia della disposizione presidenziale o deliberazione commissariale di approvazione degli atti di collaudo, nulla osta dell'Ufficio revisione prezzi al pagamento del saldo spettante e relativa comunicazione all'ente del pagamento effettuato. Possono conservare oltre a ciò documenti relativi a eventuali ricorsi presentati dalle imprese presso la Commissione ministeriale per la revisione dei prezzi contrattuali delle opere pubbliche costituita presso il Ministero dei lavori pubblici. Si segnala infine che le pratiche risalenti agli anni '80 contengono la richiesta di inserimento dati dell'Ufficio revisione prezzi al Centro elaborazione dati e la relativa stampa dei dati elaborati per il calcolo degli importi revisionali.

[a cura di Ornella Stellavato]
ordinamento e strutturaI fascicoli risultano ordinati per numero di progetto, senza alcuna distinzione rispetto alla struttura competente e quindi al settore specifico cui appartiene l'opera pubblica realizzata. Da ciò deriva che l'ordinamento non è cronologico e che si trovano accostati fascicoli relativi a settori e anni diversi. L'ordine numerico progressivo dei fascicoli si interrompe al numero 14.980; l'ultimo numero di fascicolo presente è il 50.511. In considerazione della consistenza della documentazione e del fatto che le pratiche possono essere reperite piuttosto agevolemente, non si è ritenuto di dover procedere al riordinamento della serie. Si fa presente quindi che i documenti all'interno dei fascicoli versano in grave stato di disordine.
Le buste recano sul dorso il numero di progetto, non sempre accompagnato dalla sigla indicante il settore di intervento o da quella identificativa del servizio competente, il nome dell'impresa appaltatrice, e la regione di realizzazione dell'opera. Per uno stesso progetto possono essere presenti più fascicoli intestati ad imprese diverse. Si segnala la presenza di segnature sul dorso e sul piatto delle buste. Alcune di esse, nella forma [Q num. /num.], probabilmente servivano ad identificare univocamente gli elaborati revisionali inviati, mentre di altre non è stato possibile cogliere il significato.

[a cura di Ornella Stellavato]
Persone

Lordi Luigi

Polcaro Berardino

Gullo Rocco

Tavassi La Greca Luigi

Enti

Ministero dei lavori pubblici

allegati Revisione prezzi da 1 a 100
Revisione prezzi da 101 a 200
Revisione prezzi da 201 a 300
Revisione prezzi da 301 a 400
Revisione prezzi da 401 a 500
Revisione prezzi da 501 a 531
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